una sentenza a favore degli LSU: RdB avvia la campagna nazionale dei ricorsi LSU per il riconoscimento del rapporto di subordianzione di fatto

Nazionale -

in allegato comunicato appuntamenti prossime assemblee in Calabria per i ricorsi

Mercoledì 28 Trebisacce (CS) ore 16,00

 I.T.C.G.  G. Filangieri  C/da Russo

 
Giovedi’ 29  ottobre  Reggio Calabria ore 10,30

Dopolavoro Ferroviario

(Angolo piazza Stazione Centrale)

RdB  avvia la campagna nazionale dei ricorsi LSU a seguito delle due prime sentenze emesse dal tribunale di Latina cui si aggiunge una terza del Tribunale  di Avezzano sempre su ricorso  presentato   dagli avvocati   incaricati dalle RdB a favore di ex Lsu. In tutte le regioni si terranno assemblee alle quali saranno  presenti   l’avvocato Ruggero Mantovani dello Studio legale RdB  e i  responsabili di federazione regionale e nazionale. I prossimi appuntamenti:

   Finalmente dopo anni viene sanzionata la P.A e viene riconosciuto  il valore del lavoro che i LSU hanno garantito, malgrado sottopagati e sfruttati, con vantaggi economici per lo Stato e per i comuni che non hanno dovuto sostenere neppure il costo dei contributi.

 A queste sentenze  ne dobbiamo far  seguire a centinaia per costringere il Ministero a prendere atto che i lsu sono stati utilizzati in maniera difforme rispetto ai progetti e alle qualifiche di inserimento e che devono essere sanate tutte le posizioni contributive e regolarizzato il rapporto di lavoro.

 Perciò invitiamo i lavoratori lsu, ex lsu della scuola, ex lsu assunti dagli enti pubblici o dal privato a partecipare attivamente alla campagna  e alle assemblee che faremo nelle maggiori città per presentare i ricorsi.

BARI - Sala DOPOLAVORO FERROVIARIO Sottopasso via Quintino Sella (sopra il cinema Royal)

VENERDI' 18 settembre - ore 10:00

ASSEMBLEA dei LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

All'Assemblea parteciperanno i Legali nazionali delle RdB

Invitiamo tutti i lavoratori interessati a rivolgersi alla federazione RdB più vicina per avere  informazioni e indicazioni sull’iter legale, ma anche a mettersi in relazione con le altre tipologie di possibili ricorrenti per dare più forza e maggiore potere contrattuale all’azione sindacale, con il Ministero del Lavoro per chi deve essere ancora stabilizzato e con il Ministero della Pubblica Istruzione per l’assunzione diretta dei ex lsu,  dati in pasto alle cooperative di pulizia delle scuole.

 Le RdB/Cub sta organizzando incontri in tutta Italia con l’avv. Mantovani  per generalizzare i ricorsi:

24 luglio - Palermo,    11 settembre  - Napoli,     18 settembre - Bari

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Vinti i ricorsi dei LSU per il riconoscimento del rapporto di lavoro presentati dallo Studio Legale RdB.                                                                                        

 Il Tribunale di Latina sezione Lavoro con due sentenze emesse dal giudice A. Gatani, in data 15.05.2009, ha riconosciuto il rapporto lavorativo di fatto, ex art  2126 c.c, dal 30.06.1998 al 30.06.2001 a 26 LSU, riconducibile alle mansioni di collaboratore scolasticio, inquadrabili nella categoria A 3 del CCNL di settore, in luogo del progetto di LSU, condannando i comuni di Sezze e Sonnino in solido con il Ministero Pubblica Istruzione alla corresponsione delle conseguenti differenze contributive e retributive maturate.

 Per la prima volta in Italia viene riconosciuto il rapporto di lavoro di fatto e finalmente hanno fatto giustizia a quei lavoratori che sono stati utilizzati supplendo i vuoti organici degli enti; sono stati sottoposti ad ordini di servizio, a sanzioni disciplinari, hanno svolto attività estranee ai progetti, determinando l’instaurarsi di un vero rapporto di lavoro subordinato con gli  enti utilizzatori.

 Due sentenze molto importanti su ricorsi presentati dallo studio legale della federazione nazionale RdB.

 L’istituto dei Lavori Socialmente Utili (LSU), inizialmente, fu attivato per dare una risposta “etica” alla polemica della cassa integrazione e della mobilità lunga. In sintesi, si contestava che, lavoratori espulsi dai circuiti produttivi, potessero percepire un reddito, anche per lunghi periodi, senza dare in cambio una prestazione lavorativa. In questo senso, si diede facoltà alle Amministrazioni pubbliche, nonché alle cooperative sociali, di poter richiedere personale che percepiva l’indennità previdenziale, da adibire in progetti, delimitati nel tempo, finalizzati ad obiettivi di pubblica utilità.

Tale prestazione, per non arrecare turbativa al mercato del lavoro, però non poteva essere sostitutiva di personale contrattualizzato, cioè doveva essere di supporto o aggiuntiva a quella svolta per i compiti istituzionali.

Le cose, però, sono andate diversamente.

Infatti, le Pubbliche Amministrazioni di fronte alla possibilità di poter utilizzare personale, pagato dal Fondo Nazionale per l’Occupazione, hanno coperto i vuoti di organico, affidando compiti d’istituto, anche in servizi essenziali, agli LSU.

La maggior parte impiegati dagli Enti Locali, ma non dovevano essere impiegati a copertura di carenze di organico e comunque in servizi istituzionali dell'ente e/o in servizi che l'ente potrebbe e avrebbe potuto dare in appalto a terzi.

 Finalmente dopo anni il primo precedente giurisprudenziale che sanziona la P.A e riconosce il valore del lavoro che i LSU/LPU hanno per anni garantito, malgrado sottopagati e sfruttati.